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Approfondimenti

La Corte di Appello è l’ufficio giudiziario che svolge i giudizi di secondo grado quando una parte impugna sentenza emessa da un giudice di primo grado.

La Corte di Appello ha sede nel capoluogo nel distretto giudiziario.

I distretti giudiziari sono indicati nella tabella A annessa alla legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12)

Il distretto di Caltanissetta ricomprende nel suo territorio i circondari dei Tribunali di Caltanissetta, Enna e Nicosia. Allo stato il territorio del distretto ricomprende quello della provincia di Caltanissetta, escluso il territorio di Niscemi (che fa parte del circondario di Caltagirone), nonché quello della provincia di Enna; inoltre ricomprende il territorio di Capizzi, che si trova in provincia di Messina ma che fa parte del circondario di Nicosia. La riforma della geografia giudiziaria e la soppressione delle provincie, entrambe ancora itinere, potranno comportare la soppressione del Tribunale di Nicosia con annessione di quel territorio al circondario di Enna che rimane nel distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, nonché l’inserimento del territorio di Niscemi nel circondario del Tribunale di Gela con conseguente aumento del territorio complessivo del distretto della Corte di Appello di Caltanissetta.

La Corte di Appello esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale.

La Corte di Appello esercita inoltre le funzioni ad essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado, delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli affari ad essa deferiti dalle leggi.

La Corte di Appello è organizzata in sezioni, ciascuna composta da un Presidente e da un numero minimo di due consiglieri.

Sono costituite presso la Corte di Appello di Caltanissetta:

  • Una sezione unica civile:
  • Una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza obbligatorie;
  • Una sezione incaricata della trattazione delle domande di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi;
  • Una sezione per i minorenni;
  • Due sezioni penali;
  • Una sezione con funzioni di Corte di assise di appello (composta da due magistrati togati e da sei giudici popolari).

Le sezioni penali

Presso la Corte di Appello di Caltanissetta sono istituite due sezioni penali. Ciascuna è composta da un Presidente e da due consiglieri.

Entrambe si occupano di:

  1. Giudizi di appello sulle sentenze emesse in materia penale a seguito di giudizio di primo grado da parte dei Giudici dell’udienza preliminare, nonché dei Tribunali in composizione monocratica o in composizione collegiale del distretto;
  2. Giudizi di revisione di sentenze irrevocabili richiesti dai condannati in presenza di elementi nuovi e secondo le norme di cui agli artt. 629 e seguenti del codice di procedura penale;
  3. Giudizi di riparazione dell’errore giudiziario, promossi dai soggetti che ritengano di essere stati sottoposti ad ingiusta detenzione, secondo le norme di cui agli artt. 643 e seguenti del codice di procedura penale;
  4. Giudizi inerenti controversie sull’esecuzione di pene da inflitte dalla Corte di Appello in riforma delle sentenze penali dei giudici di primo grado (c.d. incidenti di esecuzione previsti dagli articoli 665 e seguenti del codice di procedura penale);
  5. Giudizi per l’estradizione verso l’estero; in particolare la Corte di Appello decide se consegnare ad altro Stato una persona che si trova nel territorio del distretto al fine di sottoporla presso lo Stato estero ad una misura restrittiva o ad una pena che limiti la sua libertà personale;
  6. Procedimenti per rogatorie internazionali; in particolare la Corte di Appello decide se autorizzare lo svolgimento di indagini sul territorio del distretto su domanda di assistenza giudiziaria proveniente da autorità giudiziaria di uno Stato estero;
  7. Procedimenti per il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale, per gli effetti previsti dal codice civile o a norma di accordi internazionali;
  8. Procedimenti per l’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane.

Le sezioni penali della Corte di Appello di Caltanissetta trattano entrambe tutte le predette materie e l’assegnazione degli affari segue l’ordine di ruolo.

La sezione della Corte di Assise di Appello

Presso la Corte di Appello è istituita una sezione di Corte di Assise. E’ composta da un Presidente, un consigliere togato e da sei giudici popolari, estratti a sorte periodicamente dalle liste dei cittadini aventi i prescritti requisiti e trasmesse dai competenti uffici comunali.

Si occupa dei giudizi di appello sulle sentenze emesse dalla Corte di assise di Caltanissetta in primo grado, nonché sulle sentenze emesse dai Giudici dell’Udienza preliminare dei Tribunali del distretto che, in sede di giudizio abbreviato, abbiano trattato di reati di competenza della Corte di assise.

I delitti di competenza della Corte di assise sono:

  • I delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;
  • I delitti di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale e altri delitti dolosi dai quali derivi la morte di una o più persone;
  • I delitti di riduzione in schiavitù, tratta delle persone, acquisto e alienazione di schiavi, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, nonché delitti con finalità di terrorismo se la pena stabilita non sia inferiore nel massimo a dieci anni;
  • I delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione.

La Corte di Assise di Appello tratta anche i procedimenti inerenti controversie sull’esecuzione di pene da essa inflitte in riforma delle sentenze dei giudici di primo grado (c.d. incidenti di esecuzione previsti dagli articoli 665 e seguenti del codice di procedura penale).

La sezione unica civile

Presso la Corte di Appello è istituita una sezione unica civile. E’ composta da un Presidente e tre consiglieri, due dei quali di volta in volta integrano il Collegio deliberante.

Si occupa di tutti i procedimenti di cognizione ordinaria civile. In particolare:

  1. giudizi di appello sulle sentenze emesse in materia civile a seguito di giudizio di primo grado dai Tribunali civili del distretto, sia in composizione monocratica sia in composizione collegiale;
  2. giudizi di revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, se ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 395 del codice di procedura civile;
  3. giudizi di opposizione di terzo all’esecuzione di sentenze emesse dalla stessa Corte di Appello;
  4. giudizi per il riconoscimento delle sentenze straniere e per l’esecuzione di altri atti di autorità straniere in territorio nazionale;
  5. giudizi di impugnazione di lodo arbitrale;
  6. giudizi per il riconoscimento e per l’esecuzione dei lodi stranieri;
  7. giudizi di reclamo avverso i provvedimenti del Tribunale in materia di diritto di asilo e di speciali benefici per i richiedenti asilo;
  8. giudizi di reclamo avverso provvedimenti provvisori emessi nell’ambito dei giudizi di separazione o di divorzio;
  9. giudizi di reclamo avverso decisioni in materia di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo;
  10. giudizi di reclamo avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (interdizione, amministrazione di sostegno, etc.).

La sezione unica civile è giudice in unico grado di merito nei giudizi di opposizione alla stima per la determinazione dell’indennità spettante a seguito di espropriazione per pubblica utilità.

La sezione unica civile svolge anche funzione di sezione specializzata agraria di secondo grado e tratta i giudizi di appello sulle sentenze emesse dalle sezioni specializzate agrarie dei Tribunali del distretto. In tal caso è composta anche da altri due componenti esperti.

La sezione civile decide altresì sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze emesse in primo grado e impugnate con atto di appello, nonché sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze emesse in secondo grado e impugnate con ricorso per cassazione.

La sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza obbligatorie

E’ composta da un Presidente e da due consiglieri.

Tratta dei giudizi di appello emesse dalle sezioni lavoro dei Tribunali del distretto.

a sezione incaricata della trattazione delle domande di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio

E’ composta dal Presidente della sezione unica civile e viene di volta in volta integrata dai componenti della sezione unica civile e della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro.

Tratta le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto) per ottenere un indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di cui si è stati parte.

Decide in composizione collegiale con riguardo alle domande presentate fino all’11 settembre 2012, secondo il procedimento fissato dal testo originario delle legge con una decisione in camera di consiglio emessa in unico grado di merito.

Con riguardo alle domande presentate a decorrere dall’11 settembre 2012, dopo che è entrato in vigore il nuovo procedimento con il dcreto-legge n. 83 del 2012, la Corte decide in composizione monocratica con un decreto emesso da un consigliere delegato. Il decreto può essere poi impugnato davanti alla Corte in composizione collegiale.

La sezione per i minorenni

E’ composta dal Presidente e da due consiglieri della sezione unica civile, nonché da due magistrati onorari.

Tratta i giudizi di appello sulle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni sia in sede penale sia in sede civile.